Organismi di Mediazione e Privacy
14/11/2011
Il Garante della privacy, con la deliberazione n. 259 del 24/06/2011, ha sottratto all’obbligo di notificazione il trattamento di dati genetici – rientranti nei casi previsti dall’art. 37 comma 1 lett. a) del DLgs. 196/2003 (c.d. “Codice della privacy”) – effettuato dagli Organismi di mediazione di cui al DLgs. 28/2010.
Condizione imprescindibile è che i trattamenti non siano suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell’interessato, viste le modalità di trattamento stesso e la natura dei dati personali.
Nella delibera il Garante ha specificato che, ai fini dell’esonero, il trattamento deve essere effettuato dagli Organismi di mediazione nell’esercizio e con le modalità proprie dell’attività di mediazione.
Per completezza si fa presente che, contestualmente a tale provvedimento, il Garante della privacy ha rinnovato l’autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici con la deliberazione n. 258 del 24 giugno 2011 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2011).
Ai fini della presente autorizzazione, per “dato genetico” si intende il risultato di test genetici o ogni altra informazione che possa identificare le caratteristiche genotipiche di un individuo; il procedimento di mediazione, infatti, ben potrebbe comportare il trattamento dei dati genetici relativi alle parti della mediazione o ad altri soggetti eventualmente coinvolti nel procedimento stesso, ad esempio, nei procedimenti inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica.
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