PROCEDURA PER ATTIVITA' TEMPORANEA TRANSFRONTALIERA IN CH
15/02/2012
Per poter svolgere attività imprenditoriali sul territorio UE/AELS con l’impiego di unità lavorative provenienti dal proprio Paese, è necessario inviare alle Autorità Competenti il modulo di notifica, per via elettronica, attraverso il sito www.bfm.admin.ch (alla voce “modulo di notifica”), dopo aver effettuato la registrazione come “clienti”.
E’ necessario tener presente che si può utilizzare tale procedura per lo svolgimento di attività della durata massima di tre mesi l’anno, anche se non continuativi, e che  non è possibile cominciare i lavori prima di otto giorni dalla data della comunicazione effettuata, e comunque non prima di aver ricevuto la  risposta ufficiale o eventuali nuove disposizioni impartite dall’ufficio competente.
Il mancato rispetto di queste, come di qualsiasi altra disposizione delle Autorità Svizzere comporta pesanti sanzioni.
I controlli effettuati a riguardo dalle Autorità Competenti sono continui ed efficaci.
Avv. Francesca Fiore
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